Art 27

Art. 27. (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 25, primo comma; legge 27
febbraio 1958, n. 64, art. 2, primo comma; legge 23 aprile 1976,
n. 136, art. 3, lettera a); legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 2,
comma 2)

1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto cio' che non e' disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1993
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