sostituzione dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 12. Sostituzione dell'articolo 23 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 1521.L'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti). - 1. Il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorita' competente in formato elettronico:
a) gli elaborati progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);
b) lo studio di impatto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33;
g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui alle lettere da a) a e), la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformita' alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanita'.
3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorita' competente verifica la completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonche' l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorita' competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della verifica, da effettuarsi da parte dell'autorita' competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
4. La documentazione di cui al comma 1 e' immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorita' competente all'esito delle verifiche di cui al comma 3. L'autorita' competente comunica contestualmente per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. La medesima comunicazione e' effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.».
3 aprile 2006, n. 1521.L'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti). - 1. Il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorita' competente in formato elettronico:
a) gli elaborati progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);
b) lo studio di impatto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33;
g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui alle lettere da a) a e), la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformita' alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanita'.
3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorita' competente verifica la completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonche' l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorita' competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della verifica, da effettuarsi da parte dell'autorita' competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
4. La documentazione di cui al comma 1 e' immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorita' competente all'esito delle verifiche di cui al comma 3. L'autorita' competente comunica contestualmente per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. La medesima comunicazione e' effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.».