(indennita' di licenziamento - disciplina)

Art. 16.(Indennita' di licenziamento - Disciplina)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge ai dipendenti non di ruolo iscritti all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza, ai sensi del precedente articolo 1, non e' dovuta la indennita' per cessazione dal servizio prevista dalle vigenti disposizioni di legge a favore del personale non avente diritto a pensione.
Il diritto alla predetta indennita' se spettante in base alle vigenti disposizioni e' conservato relativamente ai periodi di servizio non valutabili ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla presente legge. In tal caso l'indennita' e' computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge. ((12))---------------AGGIORNAMENTO (12) La Corte Costituzionale con sentenza 12 novembre 1993 n. 401 (in G.U. 1a s.s. 24/11/1993, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non prevede la rivalutazione, con riguardo alla data di cessazione definitiva del rapporto, della retribuzione sulla quale si computa l'indennita' per cessazione dal servizio non di ruolo prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima."
Entrata in vigore il 24 novembre 1993
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