(facolta' di riscatto di servizi)
Art. 12.(Facolta' di riscatto di servizi)
Il personale di ruolo e quello non di ruolo possono ottenere, ai fini della liquidazione dell'indennita' premio di servizio il riscatto dei servizi anteriori all'entrata in vigore della presente legge, non compresi tra quelli indicati al comma secondo lettere a) e b) del precedente articolo 4, nonche' dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, purche' valutabili ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.
Non e' ammesso il riscatto di un periodo di servizio complessivamente superiore a quattordici anni. (9) ((11))----------------AGGIORNAMENTO (9) La Corte Costituzionale con sentenza del 22 gennaio-3 febbraio 1992 n. 26 (in G.U. 1a s.s. 12/2/1992, n. 7) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) nella parte in cui non prevede, per gli infermieri professionali ai quali, ai sensi dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sia stato riconosciuto il riscatto del corso di studio a fini di quiescenza, il medesimo riconoscimento per la liquidazione della indennita' premio di servizio."----------------AGGIORNAMENTO (11) La Corte Costituzionale con sentenza del 22 gennaio-3 febbraio 1992 n. 26 (in G.U. 1a s.s. 12/2/1992, n. 7) ha dichiarato " l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) nella parte in cui non consente la facolta' di riscattare, ai fini della liquidazione dell'indennita' premio di servizio, i periodi corrispondenti alla durata legale del corso di studi per il conseguimento del diploma di vigilatrice di infanzia".
Con la stessa sentenza ha inoltre dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui prevedono la riscattabilita' ai fini dell'indennita' premio di servizio del biennio corrispondente al corso di studi presso la scuola convitto anziche' dell'intero periodo corrispondente al corso legale di studi necessario per il conseguimento del diploma di vigilatrice d'infanzia."
Il personale di ruolo e quello non di ruolo possono ottenere, ai fini della liquidazione dell'indennita' premio di servizio il riscatto dei servizi anteriori all'entrata in vigore della presente legge, non compresi tra quelli indicati al comma secondo lettere a) e b) del precedente articolo 4, nonche' dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, purche' valutabili ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.
Non e' ammesso il riscatto di un periodo di servizio complessivamente superiore a quattordici anni. (9) ((11))----------------AGGIORNAMENTO (9) La Corte Costituzionale con sentenza del 22 gennaio-3 febbraio 1992 n. 26 (in G.U. 1a s.s. 12/2/1992, n. 7) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) nella parte in cui non prevede, per gli infermieri professionali ai quali, ai sensi dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sia stato riconosciuto il riscatto del corso di studio a fini di quiescenza, il medesimo riconoscimento per la liquidazione della indennita' premio di servizio."----------------AGGIORNAMENTO (11) La Corte Costituzionale con sentenza del 22 gennaio-3 febbraio 1992 n. 26 (in G.U. 1a s.s. 12/2/1992, n. 7) ha dichiarato " l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) nella parte in cui non consente la facolta' di riscattare, ai fini della liquidazione dell'indennita' premio di servizio, i periodi corrispondenti alla durata legale del corso di studi per il conseguimento del diploma di vigilatrice di infanzia".
Con la stessa sentenza ha inoltre dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui prevedono la riscattabilita' ai fini dell'indennita' premio di servizio del biennio corrispondente al corso di studi presso la scuola convitto anziche' dell'intero periodo corrispondente al corso legale di studi necessario per il conseguimento del diploma di vigilatrice d'infanzia."