(diritti aeroportuali di imbarco)

Art. 39-bis.(Diritti aeroportuali di imbarco)1.1. Le disposizioni in materia di tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, nonche' in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ((e di corrispettivi a carico delle societa' di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,)) si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria. ((25))-------------AGGIORNAMENTO (25)
Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 20 luglio 2018, n. 167 (in G.U. 1ª s.s. 25/07/2018, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 478, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)»".
Entrata in vigore il 2 maggio 2019

Sentenze24

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi