sviluppo programmato del settore

Art. 2. Sviluppo programmato del settore1.L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' esercitata da imprese o da societa' autorizzate dalla provincia. Non si applica l'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2.Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, (( sentiti )) le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (( e l'Automobile Club d'Italia )), definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la programmazione numerica, a livello provinciale e in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3.Le province, sentiti i comuni, definiscono, entro i successivi novanta giorni, il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Entrata in vigore il 10 gennaio 1994
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