Art 1
Art. 1.1.Il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La tabella 2 di cui al nono comma dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 della presente legge con le decorrenze ivi indicate.
3.All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2, pari a euro 1.495.750 per l'anno 2006 e a euro 2.061.700 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
5.Al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' stabilite ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE.
6.All'articolo 2, comma 3, della legge 27 luglio 2004, n. 186, la parola: "dodici" e' sostituita dalla seguente: "ventiquattro".
7.All'articolo 10, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quindici mesi".
8.All'articolo 1, comma 52, primo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".
9.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si riporta la tabella 2 di cui al nono comma dell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44) come sostituita dalla presente legge:
«Tabella 2 (di cui al nono comma dell'articolo 101)
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIPLOMATICA
|Organico nel 2006 |Organico dal 2007
Ambasciatore |25 |28
Ministro Plenipotenziario |208 |208
Consigliere di Ambasciata |242 |242
Consigliere di Legazione |270 |270
Segretario di Legazione |387 |387
Totale unita' |1.132 |1.135
- La direttiva 2000/53/CE e' pubblicata in GUCE n. L 269 del 21 ottobre 2000.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2001) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2002, n. 72.
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182.
- Il testo del comma 3, dell'art. 2, della legge 27 luglio 2004, n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione.
Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2004, n. 175), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni legislative in materia di:
a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo;
b) sport;
c) proprieta' letteraria e diritto d'autore.».
- Il testo del comma 3, dell'art. 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2003, n. 196), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«3. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi determinati dal presente articolo, entro quindici mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.».
- Il testo del comma 52, dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«52. Al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e della vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche' all'esercizio dell'attivita' di distribuzione di gas di petrolio liquefatti. Il decreto legislativo e' adottato su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concrto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la revisione delle vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza del Ministro dell'interno in materia di emanazione della norme tecniche di prevenzione incendi e quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di prevenzione e protezione dai rischi industriali;
b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche attraverso la determinazione di requisiti tecnici e professionali per l'esercizio dell'attivita' e l'adeguamento della normativa inerente la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica;
c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive.».
2.La tabella 2 di cui al nono comma dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 della presente legge con le decorrenze ivi indicate.
3.All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2, pari a euro 1.495.750 per l'anno 2006 e a euro 2.061.700 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
5.Al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' stabilite ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE.
6.All'articolo 2, comma 3, della legge 27 luglio 2004, n. 186, la parola: "dodici" e' sostituita dalla seguente: "ventiquattro".
7.All'articolo 10, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quindici mesi".
8.All'articolo 1, comma 52, primo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".
9.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si riporta la tabella 2 di cui al nono comma dell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44) come sostituita dalla presente legge:
«Tabella 2 (di cui al nono comma dell'articolo 101)
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIPLOMATICA
|Organico nel 2006 |Organico dal 2007
Ambasciatore |25 |28
Ministro Plenipotenziario |208 |208
Consigliere di Ambasciata |242 |242
Consigliere di Legazione |270 |270
Segretario di Legazione |387 |387
Totale unita' |1.132 |1.135
- La direttiva 2000/53/CE e' pubblicata in GUCE n. L 269 del 21 ottobre 2000.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2001) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2002, n. 72.
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182.
- Il testo del comma 3, dell'art. 2, della legge 27 luglio 2004, n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione.
Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2004, n. 175), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni legislative in materia di:
a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo;
b) sport;
c) proprieta' letteraria e diritto d'autore.».
- Il testo del comma 3, dell'art. 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2003, n. 196), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«3. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi determinati dal presente articolo, entro quindici mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.».
- Il testo del comma 52, dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«52. Al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e della vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche' all'esercizio dell'attivita' di distribuzione di gas di petrolio liquefatti. Il decreto legislativo e' adottato su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concrto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la revisione delle vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza del Ministro dell'interno in materia di emanazione della norme tecniche di prevenzione incendi e quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di prevenzione e protezione dai rischi industriali;
b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche attraverso la determinazione di requisiti tecnici e professionali per l'esercizio dell'attivita' e l'adeguamento della normativa inerente la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica;
c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive.».