Art 5

Art. 5.

Disposizioni urgenti per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e in materia di incentivi per funzioni tecniche

1. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di titolarita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in coerenza con i relativi cronoprogrammi, nonche' di promuovere e incrementare le attivita' di studio, di ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilita' delle infrastrutture e della mobilita', della innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, assicurando, al contempo, nuove forme di intermodalita' e di servizi di rete anche attraverso lo svolgimento di specifiche attivita' di natura formativa, e' istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili la struttura di missione, denominata Centro per l'innovazione e la sostenibilita' in materia di infrastrutture e mobilita', di seguito denominato "CISMI", che non costituisce struttura dirigenziale e opera alle dirette dipendenze del Ministro. Al CISMI e' assegnato un contingente complessivo di venti unita' di personale, da individuarsi, nella misura di cinque ricercatori, di cinque tecnologi, di quattro primi ricercatori, di quattro primi tecnologi, di un dirigente tecnologo e di un dirigente di ricerca, tra il personale degli Enti pubblici di ricerca collocato fuori ruolo con mantenimento del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza che e' posto integralmente a carico del predetto Ministero. Al coordinamento del CISMI e' preposto il dirigente di ricerca individuato secondo le modalita' di cui al secondo periodo. ((Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili puo' essere riconosciuta al coordinatore del CISMI un'indennita' di funzione nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 e a valere sulle risorse ivi previste e comunque non superiore a 25.000 euro.))Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in aggiunta al contingente di cui al secondo periodo, nel limite di spesa di euro 47.000 per l'anno 2021 e di euro 140.000 a decorrere dall'anno 2022, puo' avvalersi di non piu' di quattro esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
((1-bis. In deroga alle previsioni di cui al comma 1, terzo periodo, e fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3, l'incarico di coordinatore del CISMI puo' essere conferito con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ad un professore universitario di I fascia, che viene collocato in aspettativa per l'intera durata dell'incarico ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con conservazione del trattamento economico in godimento, che e' posto integralmente a carico del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. L'incarico di coordinatore ha una durata non inferiore a tre anni ed e' rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, per l'intera durata dell'incarico e' reso contestualmente indisponibile all'interno del contingente di cui al comma 1 il posto destinato al dirigente di ricerca.))
2. Nello svolgimento della propria attivita', il CISMI puo' stipulare, per conto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, apposite convenzioni con enti e istituti di ricerca specializzati, pubblici e privati, e cura i rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali nelle materie di competenza del medesimo Ministero.
3. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 741.985 per l'anno 2021 e di euro 2.225.954 a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere si provvede per euro 741.985 per l'anno 2021 e per euro 2.225.954 a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «sette» e dopo le parole: «uno appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «e uno appartenente al Ministero della difesa»;
b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per la partecipazione alle attivita' del Comitato non spettano indennita' e gettoni di presenza ed e' riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera a), pari a euro 35.000 per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'attuazione del comma 4, lettera a), per l'anno 2021, e lettera b), si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. All'articolo 22, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole «, senza oneri a carico della finanza pubblica,» sono soppresse e il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Ai componenti della commissione e' riconosciuto un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le missioni effettuate nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con oneri complessivi non superiori a 18.000 euro per l'anno 2021 ed a 36.000 euro a decorrere dall'anno 2022».
7. Al fine di assicurare la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili anche in relazione alla realizzazione degli interventi di competenza del medesimo Ministero finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in considerazione delle specifiche professionalita', anche di natura tecnica, del personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, tenuto conto della necessita' di remunerare adeguatamente le attivita' di controllo svolte da detto personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento al personale non dirigenziale del medesimo Ministero sono incrementati, nei limiti di cui al comma 9 e in deroga ai limiti finanziari previsti dalla normativa vigente:
a) l'indennita' di amministrazione di complessivi euro 1.986.272,57 per l'anno 2021 ed euro 5.958.817,70 a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione;
b) il fondo risorse decentrate del personale di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di euro 2.446.641,12 per l'anno 2021 ed euro 7.339.923,35 a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7 e in considerazione delle peculiari responsabilita' del personale dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, i fondi per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del medesimo personale sono incrementati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) nella misura di complessivi euro 203.578.47 per l'anno 2021 ed euro 610.735,40 a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, per il personale di livello dirigenziale generale;
b) nella misura di complessivi euro 843.366,54 per l'anno 2021 ed euro 2.530.099,62 a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, per il personale di livello dirigenziale non generale.
9. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 8, quantificati in complessivi euro 5.497.859 per l'anno 2021 ed in complessivi euro 16.475.576 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti gia' accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
11. All'articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole «un rappresentante per ciascuna», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante espressione»;
b) al numero 7), le parole «delle Confederazioni alle quali aderisce» sono sostituite dalle seguenti: «della Confederazione alla quale aderisce; ove sia rappresentata per il tramite della Confederazione, tale Confederazione deve aver fatto parte dell'Assemblea Generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro almeno per tre mandati negli ultimi cinque e puo' indicare una sola associazione di categoria».
Entrata in vigore il 16 giugno 2022

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