Art 4

Art. 4.1.Gli affari civili e penali pendenti alla data di cui all'articolo 3 saranno devoluti alla cognizione degli uffici competenti secondo le circoscrizioni determinate dalla presente legge, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali e' gia' stato dichiarato aperto il dibattimento.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1989

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