Art 16

Art. 16.

Il Regio soprintendente prima di provvedere sui progetti di lavori presentatigli a' termini del precedente articolo puo' consigliare quelle modificazioni le quali valgono a ottenere che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, rapporti di colore armonizzino le nuove o rinnovate costruzioni con l'ambiente in cui esse debbano sorgere.

Egli puo' consigliare altresi' norme particolareggiate sulla vegetazione da introdurre come elemento sussidiario dell'architettura.

Quando l'entita' o la natura dei lavori lo richieda, il Regio soprintendente, concessa l'autorizzazione di massima, ha facolta' di richiedere, prima di concedere l'autorizzazione definitiva, che gli siano presentati i progetti d'esecuzione.

L'autorizzazione vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale, l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
Entrata in vigore il 5 ottobre 1940
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