Art 26

Art. 26.

Il Ministro che di sua iniziativa o su domanda degl'interessati intenda modificare i vincoli imposti dal piano territoriale paesistico deve consultare la medesima Commissione speciale che diede il parere a' sensi del precedente art. 24 e, ove questa non si possa piu' convocare, altra Commissione costituita in guisa non diversa.
Entrata in vigore il 5 ottobre 1940

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