Art 1

Art. 1.
Il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, destinato isolatamente presso Delegazioni o Rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce:
a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno;
b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;
c) le indennita' che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli che seguono.
Le disposizioni che precedono si applicano altresi' in caso di destinazione all'estero presso enti, comandi od organismi internazionali dai quali non siano corrisposti stipendi o paghe.
Eventuali particolari indennita' o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, saranno detratti dal trattamento di cui al primo comma.
Entrata in vigore il 29 luglio 1961
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