(prescrizione)

Art. 28.(Prescrizione)

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile.
Entrata in vigore il 31 agosto 1983
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