(ambito di applicazione)

Art. 12.(Ambito di applicazione)

Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non e' prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.
Entrata in vigore il 31 agosto 1983
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