(nuovo testo degli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale)

Art. 101.(Nuovo testo degli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale)

Gli articoli 24, 26, 66, 78, 135, 136 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 24. - (Multa). - La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, ne' superiore a dieci milioni.
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice puo' aggiungere la multa da lire diecimila a lire quattro milioni".
"Art. 26. - (Ammenda). - La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattromila ne' superiore a lire due milioni".
"Art. 66. - (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di piu' circostanze aggravanti). - Se concorrono piu' circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non puo' superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, ne' comunque eccedere:
1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni o dodici milioni se il giudice si avvale della facolta' di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis".
"Art. 78. - (Limiti degli aumenti delle pene principali). - Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non puo' essere superiore al quintuplo della piu' grave fra le pene concorrenti, ne' comunque eccedere:
1) trenta anni per la reclusione;
2) sei anni per l'arresto;
3) lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l'ammenda, se il giudice si vale della facolta' di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis.
Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non puo' superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite e' detratta in ogni caso dall'arresto".
"Art. 135. - (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). - Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva".
"Art. 136. - (Modalita' di conversione di pene pecuniarie). - Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilita' del condannato, si convertono a norma di legge".
Entrata in vigore il 31 agosto 1983

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