Art. 103.(( (Mancato pagamento della pena pecuniaria per insolvibilita' del condannato). ))((Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria e' convertita nel lavoro di pubblica utilita' sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva.
Il ragguaglio si esegue in ogni caso a norma dell'articolo 135 del codice penale e un giorno di lavoro di pubblica utilita' sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro. In ogni caso il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possono avere durata superiore a due anni, se la pena convertita e' la multa, e durata superiore a un anno, se la pena convertita e' l'ammenda.
Se e' stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria.
Il condannato puo' in ogni caso far cessare l'esecuzione del lavoro di pubblica utilita' sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata. A tal fine puo' essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale.))
Entrata in vigore il 17 ottobre 2022

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