(pagamento in misura ridotta)
Art. 16.(Pagamento in misura ridotta)
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo , oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. ((45))
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.(8)
-----------AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (in S.O. n. 74, relativo alla G.U. 18/5/1992, n.114) ha disposto (con l'art.231) l'abrogazione legge 24 novembre 1981 n. 689 art. 16 secondo comma, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. -----------AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, e' ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente gia' adottati, il pagamento potra' essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo , oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. ((45))
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.(8)
-----------AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (in S.O. n. 74, relativo alla G.U. 18/5/1992, n.114) ha disposto (con l'art.231) l'abrogazione legge 24 novembre 1981 n. 689 art. 16 secondo comma, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. -----------AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, e' ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente gia' adottati, il pagamento potra' essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
2. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-01-22, n. 202401176Provvedimento:Leggi di più...- art. 21 del d.lgs. 261/1999·
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3. TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-04-03, n. 202406439Provvedimento:Leggi di più...- art. 18 Legge 689/1981·
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4. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-10-24, n. 202309196Provvedimento:Leggi di più...- art. 133 c.p.a.·
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5. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-02-03, n. 202300103Provvedimento:Leggi di più...- compensazione delle spese·
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