Art. 22.(( (Competenze e poteri della Consob).))((1.La Consob vigila sull'organizzazione e sull'attivita' dei revisori legali e delle societa' di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio al fine di verificare il corretto svolgimento della revisione legale, in conformita' alle disposizioni del presente decreto, delle norme di attuazione e del Regolamento europeo e svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del Regolamento europeo. Nell'esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualita' di cui all'articolo 20 del presente decreto o di cui all'articolo 26 del Regolamento europeo, secondo i rispettivi ambiti di applicazione.
2.Nell'esercizio della vigilanza, la Consob puo':
a)richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti;
b)eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari;
c)richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti. Nei casi di ispezioni e audizioni previsti dalle lettere b) e c) viene redatto processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto ad averne copia.
3.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento europeo, i poteri di cui al comma 2, lettere a)e b), possono essere esercitati nei confronti di:
a) revisori legali e societa' di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio;
b)persone coinvolte nelle attivita' dei revisori legali e delle societa' di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio;
c)enti sottoposti a regime intermedio, loro affiliati e terzi correlati;
d)terzi ai quali i revisori legali e societa' di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio hanno esternalizzato determinate funzioni o attivita';
e)persone in altro modo collegate o connesse ai revisori legali o societa' di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio.
4.Nell'esercizio della vigilanza, la Consob puo' esercitare nei confronti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile degli enti di interesse pubblico i poteri di cui al comma 2.
5.I risultati complessivi dei controlli della qualita' sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all'articolo 1, tredicesimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e pubblicati sul proprio sito internet.
6.La Consob puo' disciplinare con proprio regolamento l'eventuale pubblicazione dei risultati e delle conclusioni dei controlli di qualita' di cui all'articolo 26 del Regolamento europeo in relazione a singole ispezioni, determinandone i contenuti e la tempistica.))((4))--------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, ha disposto (con l'art. 27, comma 10) che "Fino all'applicazione delle predette disposizioni, le competenze e i poteri previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, sono attribuiti alla Consob al fine di verificare il corretto svolgimento della revisione legale in conformita' delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione, anteriormente applicabili; nello svolgimento di tale attivita', la Consob effettua il controllo della qualita' ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, o dell'articolo 26 del Regolamento europeo, secondo i rispettivi ambiti di applicazione".
2.Nell'esercizio della vigilanza, la Consob puo':
a)richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti;
b)eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari;
c)richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti. Nei casi di ispezioni e audizioni previsti dalle lettere b) e c) viene redatto processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto ad averne copia.
3.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento europeo, i poteri di cui al comma 2, lettere a)e b), possono essere esercitati nei confronti di:
a) revisori legali e societa' di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio;
b)persone coinvolte nelle attivita' dei revisori legali e delle societa' di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio;
c)enti sottoposti a regime intermedio, loro affiliati e terzi correlati;
d)terzi ai quali i revisori legali e societa' di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio hanno esternalizzato determinate funzioni o attivita';
e)persone in altro modo collegate o connesse ai revisori legali o societa' di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio.
4.Nell'esercizio della vigilanza, la Consob puo' esercitare nei confronti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile degli enti di interesse pubblico i poteri di cui al comma 2.
5.I risultati complessivi dei controlli della qualita' sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all'articolo 1, tredicesimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e pubblicati sul proprio sito internet.
6.La Consob puo' disciplinare con proprio regolamento l'eventuale pubblicazione dei risultati e delle conclusioni dei controlli di qualita' di cui all'articolo 26 del Regolamento europeo in relazione a singole ispezioni, determinandone i contenuti e la tempistica.))((4))--------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, ha disposto (con l'art. 27, comma 10) che "Fino all'applicazione delle predette disposizioni, le competenze e i poteri previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, sono attribuiti alla Consob al fine di verificare il corretto svolgimento della revisione legale in conformita' delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione, anteriormente applicabili; nello svolgimento di tale attivita', la Consob effettua il controllo della qualita' ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, o dell'articolo 26 del Regolamento europeo, secondo i rispettivi ambiti di applicazione".