Art 1

Art. 1.

Nessuno puo' assumere il titolo, ne' esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se non e' iscritto nell'albo professionale.

Conservano tuttavia Il titolo quegli avvocati e procuratori che, dopo averne acquistato il diritto, sono stati cancellati dall'albo per una causa che non sia di indegnita'.

La violazione della disposizione del primo comma di questo articolo, quando non costituisca piu' grave reato, e' punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato o di procuratore, a norma dell'art. 498 del codice penale a nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, a norma dell'art. 348 dello stesso codice.
Entrata in vigore il 30 gennaio 1934

Sentenze12

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