Art 14
Art. 14.
I Sindacati Fascisti degli avvocati e dei procuratori, oltre ad adempiere tutti gli altri compiti, loro denunciati da questa o da altre leggi:
a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia degli albi professionali e dei registri ,dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti negli albi e registri medesimi;
b) vigilano sul decoro dei professionisti;
c) vigilano sull'esercizio della pratica forense;
d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto dall'art. 59 e negli altri casi in cui e' richiesto a termini delle disposizioni vigenti;
e) danno, nel caso di morte o di allontanamento di un avvocato o di un procuratore, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti in dipendenza della cessazione dall'esercizio professionale;
f) interpongono i propri uffici, a richiesta degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra avvocati e procuratori ovvero tra questi professionisti ed i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale. Quando gli avvocati ed i procuratori non dipendono dallo stesso Sindacato, la conciliazione e' promossa da quello dei Sindacati che ne sia stato per primo richiesto.
Qualora i poteri del Direttorio siano stati affidati al Segretario o ad un Commissario, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 193, n. 563, o dell'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni di cui alle lettere a) e d) sono esercitate da un Comitato presieduto dallo stesso Segretario o Commissario e composto di quattro membri, due avvocati e due procuratori, no. minati dal Ministro delle corporazioni di concerto con il (( Ministro della giustizia ))tra i professionisti iscritti negli albi della circoscrizione del Tribunale. Il Comitato e' composto di sei membri, tre avvocati e tre procuratori, qualora il numero complessivo degli iscritti negli albi anzidetti sia maggiore di duecento.
I Sindacati Fascisti degli avvocati e dei procuratori, oltre ad adempiere tutti gli altri compiti, loro denunciati da questa o da altre leggi:
a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia degli albi professionali e dei registri ,dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti negli albi e registri medesimi;
b) vigilano sul decoro dei professionisti;
c) vigilano sull'esercizio della pratica forense;
d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto dall'art. 59 e negli altri casi in cui e' richiesto a termini delle disposizioni vigenti;
e) danno, nel caso di morte o di allontanamento di un avvocato o di un procuratore, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti in dipendenza della cessazione dall'esercizio professionale;
f) interpongono i propri uffici, a richiesta degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra avvocati e procuratori ovvero tra questi professionisti ed i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale. Quando gli avvocati ed i procuratori non dipendono dallo stesso Sindacato, la conciliazione e' promossa da quello dei Sindacati che ne sia stato per primo richiesto.
Qualora i poteri del Direttorio siano stati affidati al Segretario o ad un Commissario, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 193, n. 563, o dell'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni di cui alle lettere a) e d) sono esercitate da un Comitato presieduto dallo stesso Segretario o Commissario e composto di quattro membri, due avvocati e due procuratori, no. minati dal Ministro delle corporazioni di concerto con il (( Ministro della giustizia ))tra i professionisti iscritti negli albi della circoscrizione del Tribunale. Il Comitato e' composto di sei membri, tre avvocati e tre procuratori, qualora il numero complessivo degli iscritti negli albi anzidetti sia maggiore di duecento.