Art 4

Art. 4.

Gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare la professione davanti a tutte le Corti d'appello, i Tribunali e le Preture del Regno.

Davanti alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo militare al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed alla Commissione centrale per le imposte dirette il patrocinio puo' essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33.
Entrata in vigore il 30 gennaio 1934

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