Art 53
Art. 53.
Con Regio decreto, su proposta del ((Ministro della giustizia)) di concerto con quello delle corporazioni, puo' essere revocata la nomina di uno o piu' dei componenti della Commissione centrale, qualora cio' si renda necessario per il migliore funzionamento di essa o per la dignita' della classe.
Alla sostituzione dei componenti dimissionari, defunti, cancellati, radiati dall'albo o revocati si provvede con Regio decreto, osservate le disposizioni dell'articolo precedente, comma secondo.
Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare rimangono in carica per il tempo della durata in carica dei membri che hanno sostituito.
Con Regio decreto, su proposta del ((Ministro della giustizia)) di concerto con quello delle corporazioni, puo' essere revocata la nomina di uno o piu' dei componenti della Commissione centrale, qualora cio' si renda necessario per il migliore funzionamento di essa o per la dignita' della classe.
Alla sostituzione dei componenti dimissionari, defunti, cancellati, radiati dall'albo o revocati si provvede con Regio decreto, osservate le disposizioni dell'articolo precedente, comma secondo.
Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare rimangono in carica per il tempo della durata in carica dei membri che hanno sostituito.