Art 3
Art. 3.
L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore e' incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualita' di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali.
E anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della Lista civile, del Gran Magistero degli Ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o Istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.
E' infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario.
Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:
a) i professori e gli assistenti delle Universita' e degli altri Istituti superiori ed i professori degli Istituti secondari del Regno;
b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera.
Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo. (15) ((23))
(15)
---------------AGGIORNAMENTO (15)
La L. 9 febbraio 1982, n. 31 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Si estendono agli avvocati indicati all'articolo 1 le norme sull'incompatibilita' previste dall'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente modificato con la legge 23 novembre 1939, n. 1949".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "La disposizione di cui alla lettera b) del quarto comma del predetto articolo 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o privato corrispondente, nello Stato membro di provenienza, a quelli indicati nella citata lettera b)". ---------------AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "All'avvocato stabilito e all'avvocato integrato si applicano le norme sulle incompatibilita' che riguardano l'esercizio della professione di avvocato. La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica anche agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente corrispondente, nello Stato membro di origine, a quelli indicati in detta disposizione".
L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore e' incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualita' di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali.
E anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della Lista civile, del Gran Magistero degli Ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o Istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.
E' infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario.
Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:
a) i professori e gli assistenti delle Universita' e degli altri Istituti superiori ed i professori degli Istituti secondari del Regno;
b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera.
Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo. (15) ((23))
(15)
---------------AGGIORNAMENTO (15)
La L. 9 febbraio 1982, n. 31 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Si estendono agli avvocati indicati all'articolo 1 le norme sull'incompatibilita' previste dall'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente modificato con la legge 23 novembre 1939, n. 1949".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "La disposizione di cui alla lettera b) del quarto comma del predetto articolo 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o privato corrispondente, nello Stato membro di provenienza, a quelli indicati nella citata lettera b)". ---------------AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "All'avvocato stabilito e all'avvocato integrato si applicano le norme sulle incompatibilita' che riguardano l'esercizio della professione di avvocato. La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica anche agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente corrispondente, nello Stato membro di origine, a quelli indicati in detta disposizione".