Art 8

Art. 8.

I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.

I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale e' compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore. Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero. (16) (17) (22) ((28))

E' condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore e' iscritto secondo la formula seguente: "Consapevole dell'alta dignita' della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealta', onore e diligenza per i fini della giustizia.

---------------AGGIORNAMENTO (9)
La L. 24 febbraio 1941, n. 224 ha disposto (con l'art. 4, commi 1 e 2) che "In deroga al disposto dell'art. 8, primo comma, del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 36, sull'ordinamento forense, i praticanti procuratori ammessi ad esercitare il patrocinio dinanzi alle preture, in confronto dei quali il termine di quattro anni dalla laurea sia scaduto o scada durante la guerra, possono continuare in tale esercizio a condizione che fossero regolarmente iscritti nel registro dei praticanti il 1° gennaio 1940-XVIII.
La facolta' di esercitare il patrocinio predetto oltre il quadriennio, al sensi del comma precedente, cessera' alla data in cui sara' depositata nei modi di legge la graduatoria del concorso di procuratore, che sara' espletato dopo l'entrata in vigore della presente legge". ---------------AGGIORNAMENTO (16)
La L. 24 luglio 1985, n. 406 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel registro speciale di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, possono esercitare, con effetto immediato, le funzioni di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto stesso, come modificato dall'articolo 1 della presente legge". ---------------AGGIORNAMENTO (17)
La L. 27 giugno 1988, n. 242 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che la modifica del comma 2 del presente articolo si applica a decorrere dalla sessione di esami di procuratore legale del luglio 1989. ---------------AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 246, comma 2) che "Le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto legge n. 1578 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano fino a quando non sara' attuata la complessiva riforma della professione forense". ---------------AGGIORNAMENTO (28)
La Corte Costituzionale con sentenza 10-17 marzo 2010 n. 106 (in G.U. 1ª s.s. 24/3/2010 n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 2, ultimo periodo nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possono essere nominati difensori d'ufficio.
Entrata in vigore il 24 marzo 2010

Sentenze13

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