Art 63
Art. 63.
Ai procuratori che davanti alle giurisdizioni speciali e nelle cause penali compiano opera di avvocato sono dovuti gli onorari che spetterebbero all'avvocato.
Ai procuratori che davanti alle giurisdizioni speciali e nelle cause penali compiano opera di avvocato sono dovuti gli onorari che spetterebbero all'avvocato.