Art 52

Art. 52.((Presso il Ministero di grazia e giustizia e' costituito il Consiglio superiore forense))

Essa e' composta di quindici avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33, ed e' nominata con decreto Reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello delle corporazioni, in seguito a designazioni in numero doppio fatte dal Direttorio del Sindacato Nazionale degli avvocati e dei procuratori.
Con lo stesso decreto Reale sono nominati il presidente, il vice presidente e il segretario fra i componenti della Commissione.

I componenti della Commissione centrale rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il Ministro di grazia e giustizia provvede al personale occorrente per la segreteria della Commissione centrale e ad ogni altra necessita', per il funzionamento di essa.
Entrata in vigore il 23 aprile 1940

Sentenze3

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