Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 35

Art. 35
(Gestione e cessione delle aree e degli immobili acquisiti al
patrimonio comunale)
Art. 8, c. 2, D.L. n. 19/84, conv. con L.n. 80/1984
1. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 18, comma 3, equivalgono a manifestazioni di volonta' di accedere all'utilizzo del contributo complessivo per la realizzazione di unita' immobiliari secondo le indicazioni del consiglio comunale.

Idem, c. 3
2. Il consiglio stesso definisce le domande, nel quadro di un programma organico di intervento che tenga conto dell'esigenza di pervenire al recupero del preesistente patrimonio edilizio e delle caratteristiche etnico-sociali, ambientali e culturali dell'assetto territoriale.

Idem, c. 4
3. L'autorizzazione comunale a trasferire il contributo nell'ambito del territorio comunale e' subordinata alla cessione gratuita al comune delle unita' non riparate o non ricostruite.
Idem, c. 5
4. I comuni procedono alla cessione gratuita, anche in comproprieta', degli immobili o delle aree acquisiti in favore di soggetti proprietari di edifici distrutti o da demolire, non riconstrubili in sito, nonche' dei soggetti aventi titolo all'adeguamento abitativo non realizzabile in sito.

Idem, c. 6
5. Nell'ipotesi che non riesca a soddisfare le richieste secondo le modalita' di cui al precedente comma 4, ovvero sussistano obiettive difficolta', il comune cede gratuitamente le aree occorrenti, anche in comproprieta', comprese nei piani di cui all'articolo 34, comma 3.

Idem, c. 7
6. E' in facolta' dei comuni cedere gratuitamente i diritti per la realizzazione di ulteriori superfici, maggiori rispetto alle preesistenti, fino ad un massimo di 45 metri quadrati. La spesa per la realizzazione della maggiore superficie fa carico al cessionario.

Idem, c. 8
7. Le aree di sedime degli edifici non ricostruibili in sito, ad eccezione di quelle delle zone agricole, in tutte le ipotesi previste nel presente testo unico, sono acquisite gratuitamente al patrimonio comunale.

Idem, c. 9
8. Il comune procede alla vendita delle unita' immobiliari rimaste nelle sue disponibilita' dando la preferenza ai locatari e, quindi, agli altri condomini che ne facciano richiesta, sempre che questi si obblighino ad eseguire a loro cura e spese le opere di ricostruzione o di riparazione.

Idem, c. 10
9. In mancanza di acquirenti il comune procede alla ricostruzione o alla riparazione di dette unita'.

Idem, c. 11
10. Le unita' riparate, ricostruite o acquisite dal comune ai sensi del presente testo unico, sono vendute o cedute in locazione con priorita' a coloro che, alla data del bando di vendita o di locazione, abitano in alloggi precari o con sistemazioni provvisorie; in mancanza, dette unita' sono alienate o locate a terzi.

Idem, c. 12
11. Le spese sostenute dai comuni ai sensi del presente articolo gravano sul fondo di cui al precedente articolo 3.

Art. 8, D.L. n. 19/84, conv. con mod. L.n. 80/1984
12. Le disposizioni del presente articolo si estendono ai comuni dichiarati danneggiati e si applicano a tutte le unita' immobiliari da riparare o ricostruire ovvero acquisite dal comune in applicazione del presente testo unico.
Entrata in vigore il 12 aprile 1990
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