Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 13

Art. 13
Interventi su immobili d'interesse storico-artistico o
appartenenti a comunita' religiose
Art. 3, c. 1. D.L. n. 474/1987 conv. con mod. L.n. 12/1988
1. Per la riparazione degli immobili di proprieta' privata, riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, non utilizzati per fini pubblici, oltre al contributo di cui all'art.11, comma 2, lett. c), e' altresi' assegnato sulla residua spesa un contributo pluriennale costante dell'8 pre cento per la durata del mutuo a tal fine contratto per un massimo di venti anni. Il contributo e' assegnato dal comune, che determina le priorita', sentita la soprintendenza competente anche sulla congruita' della spesa preventivata. Il contributo verra' erogato alla ditta proprietaria, dopo che la stessa avra' dimostrato di aver gia' eseguito i lavori relativi al 30 per cento della spesa occorrente.

Idem, c. 2
2. Per gli immobili di proprieta' privata, riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, alla data del 22 novembre 1987, nonche' per quelli di interesse storico-nazionale riconosciuti tali secondo le disposizioni di precedenti leggi, il contributo di cui all'art. 11, comma 2, lett. c), e' assegnato indipendentemente dal completamento dell'opera interessata. Il contributo e' utilizzato per effettuare in ordine di priorita', gli eventi strutturali, quindi gli interventi non strutturali esterni e, per il residuo, per le opere interne e di rifinitura. Qualora il detto contributo non sia sufficiente a coprire il completamento delle riparazioni degli immobili, l'importo del contributo medesimo potra' essere aumentato sino alla copertura delle spese per i soli interventi strutturali.

Idem, c. 3
3. I comuni possono acquisire con il consenso dei proprietari e mediante le disponibilita' finanziarie previste dall'articolo 3 gli immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nonche' gli immobili per i quali sia stata avviata dalle competenti soprintendenze la procedura di apposizione di vincolo storico-artistico, e comunque compresi nei piani di recupero, per la destinazione dei medesimi a finalita' di pubblico interesse. Il corrispettivo dell'acquisto e' stabilito dall'ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dei comuni. Il proprietario, ove non condivida la valutazione del predetto ufficio e non intenda procedere ai lavori di riparazione, conserva il titolo ai contributi spettantigli ai sensi del presente decreto e nei limiti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), ma e' tenuto all'acquisto o alla realizzazione di unita' immobiliari nello stesso comune, sulla base del costo di intervento di cui all'articolo 10, comma 2 e relative maggiorazioni. In tal caso l'immobile vincolato e' acquisito a titolo gratuito dal comune.

Art. 65, c. 1, L.n. 219/1981; Art. 3 bisD.L. n. 333/1981 conv. con mod. L.n. 456/1981; Art. 13, c. 3, L.n. 80/1984
4. Il contributo per la riparazione di immobili destinati ad uso pubblico, o comunque di rilevante interesse pubblico, riconosciuti ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 d'interesse storico-artistico e monumentale mediante atto notificato, e' pari alla intera spesa occorrente, ferma rimanendo la destinazione dei predetti immobili per la durata di 29 anni. Il mutamento di destinazione prima del detto termine comporta restituzione del contributo.

Art. 5, c.3, D.L. n. 19/1984 conv. con mod. L.n. 80/1984
5. Ai sensi dell'art. 11, comma 9. il limite di convenienza per gli interventi di riparazione non si applica agli immobili vincolati di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089.
Art. 65, c. 1, L.n. 219/1981; Art. 13, c. 1 L.n. 80/1984
6. Il contributo per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, adibiti a fini di culto o appartenenti a comunita' religiose, e' pari al costo di intervento fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base dei costi medi di appalto per opere similari, moltiplicando per la superficie complessiva preesistente al sisma.

Idem, c. 2
7. Agli immobili di cui al precedente comma si applica il limite di convenienza economica a riparare fissato con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 11, comma 7.

Art. 13, u.c., L. n. 80/1984
8. La concessione dei contributi di cui ai precedenti commi 4 e 6 e' disposta sulla base di istanze presentate dagli aventi diritto entro il 30 giugno 1984, al provveditore alle opere pubbliche competente per territorio che, sentiti i soggetti interessati o quelli previsti dall'articolo 8 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nonche' la competente soprintendenza, predispone un programma di intervento, indicando le relative priorita' sulla base dei fondi assegnati annualmente dal CIPE ai sensi dell'art. 4.

Art. 3, c. 9 D.L. n. 474/1987 conv. con mod. L.n. 12/1988
9. Per gli immobili previsti nei commi 4 e 6 del presente articolo ed inclusi nei piani di recupero di cui all'articolo 34, terzo comma, si prescinde dall'obbligo della domanda.

Idem, c. 5
10. Fermo restando le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rientrano tra gli interventi previsti nei commi 4 e 6, quelli di ricostruzione, anche se fuori sito purche' nell'ambito dello stesso comune, degli immobili ivi considerati, compresi gli adeguamenti funzionali in relazione alle esigenze presenti sul territorio, nonche' la realizzazione di spazi destinati a parcheggio e al verde attrezzato.

Idem, c. 6
11. All'esecuzione degli interventi di cui al precedente comma 10, quando trattasi di ricostruzione parziale, provvedono le sezioni operative delle soprintendenze del Ministero dei bei culturali limitatamente agli immobili di proprieta' privata destinati ad uso pubblico, vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

Idem, c. 7
12. Per l'esecuzione di interventi relativi agli immobili considerati nel comma 6 diversi da quelli del precedente comma, ivi compresi la casa canonica e i locali per il ministero pastorale, anche se non contigui agli edifici di culto, provvede il provveditorato alle opere pubbliche direttamente o a mezzo di concessioni ai soggetti previsti nell'articolo 8 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, ovvero a pubbliche amministrazioni.

Idem, c. 8
13. L'individuazione dei concessionari e' contenuta nel programma indicato nel precedente comma 8.

Idem, c. 10
14. Resta ferma in ogni caso la competenza dei comuni per la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione secondaria previste nell'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, poste al servizio di abitati trasferiti, anche parzialmente.
Entrata in vigore il 12 aprile 1990
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