Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 3

Art. 3
(Fondo per il risanamento e la ricostruzione)
Art. 3, c. 1 L.n. 219/1981
1. Al risanamento ed allo sviluppo dei territori indicati nell'articolo 1 si fa fronte con le disponibilita' costituite da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonche' da fondi e finanziamenti comunitari.

Idem, c. 3
2. Le risorse di cui al precedente comma affluiscono all'apposito capitolo dello stato si previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, denominato "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981" ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione delle norme vigenti.

Idem, c. 4; Art. 2, c. 1, L.n. 12/1988
3. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono stornate dal predetto fondo le somme destinate, secondo le procedure di cui al successivo articolo 4, alle amministrazioni statali ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata con analoghi decreti sono versate, in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesorerie centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposite contabilita' speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza.
Gli enti interessati effettueranno prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi stessi. Presso la Tesoreria centrale sono altresi' aperti due conti correnti infruttiferi intestati uno alla regione Puglia e l'altro alla regione Calabria per gli interventi concernenti i comuni delle predette regioni di cui all'articolo 1.

Art. 3, c. 5, L.n. 219/1981
4. Nei confronti delle amministrazioni statali, regionali, comunali e degli altri enti locali si applica l'articolo 11 quater, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 362, ai fini degli impegni da assumere a fronte delle disponibilita' previste nel precedente primo comma.

Art. 15, D.L. n. 415/1989,
5. Al fine di assicurare la continuita' e la correntezza degli interventi dei comuni disastrati nonche' di quelli gravemente danneggiati di cui all'articolo 1 del presente testo unico, gli stessi sono autorizzati ad effettuare prelievi dalle rispettive contabilita' speciali, istituite presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilita' esistenti sulle contabilita' stesse. In ciascun anno, tali prelievi possono eseguirsi fino all'ammontare complessivo degli importi assegnati a tutto l'anno stesso dalle delibere del CIPE e non ancora erogati, nonche' fino al 50 per cento degli importi assegnati dalle delibere medesime, per l'anno immediatamente successivo. La regolazione dei suindicati prelievi e' effettuata, a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, man mano che affluiscono versamenti nelle suddette contabilita' speciali.

((Art. 11, c. 10, D.L. n. 173/1988, conv. con mod. L. n. 291/1988))6. Sugli ordini di pagamento emessi dalle amministrazioni statali per la gestione degli interventi previsti nel presente testo unico, sulle somme giacenti sulle contabilita' speciali aperte allo stesso titolo presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' sugli ordinativi tratti sulle medesime contabilita' speciali, non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti se non per crediti derivant. da opere realizzate nell'ambito degli interventi finalizzati previsti dal presente testo unico.

Idem, c. 11
7. Gli atti di sequestro e/o pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento dei titoli di spesa ne' determinano oneri di accantonamento delle somme a valere sulle giacenze delle predette contabilita' speciali.

Idem, c. 12
8. Gli atti eventualmente compiuti in violazione dei commi 6 e 7 sono nulli e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Art. 16, c. 1, L.n. 41/1986; Art. 6, c. 1 L.n. 910/1986; Art. 17, c. 3, L.n. 67/1988; L.n. 541/1988; L.n. 407/1989
9. A favore del fondo per il risanamento e la ricostruzione previsto nel presente articolo si provvede con gli stanziamenti iscritti in bilancio in ragione di lire 1.000 miliardi per il 1987, 2.300 miliardi per l'anno 1988, 2.300 miliardi per l'anno 1990, 2.000 milioni per l'anno 1991 e 1.400 miliardi per l'anno 1992.
Entrata in vigore il 11 giugno 1990

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