Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 11

Art. 11
(Contributi e finanziamenti per la riparazione)
Art. 2, c. 9 bis, D.L. n. 19/84, conv. con mod. L.n. 80/84
1. Le disposizioni contenute nel precedente articolo con le limitazioni previste nei successivi commi si applicano anche alle unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione da riparare a seguito degli eventi sismici indicati dell'articolo 1.

Art. 2, c. 2, D.L. n. 19/84, conv. con mod. L.n. 80/1984; Art. 3, c. 1, D.L. n. 474/87, conv. con mod. L.n. 12/1988
2. Il contributo massimo per la riparazione e' pari:
a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;
b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicita' da S=9 a S=12;
c) all'intero contribuito medesimo maggiorato del 70 per cento per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici, nonche' di interventi su immobili di proprieta' privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

Art. 2, c. 8, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. L.n. 80/1984
3. Le spese relative alla riparazione di locali destinati ad attivita' agricole sono ammesse a contributo nel limite massimo del 60 per cento del costo di intervento, come determinato ai sensi del precedente articolo 10, secondo comma.

Art. 4, c. 1, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. L.n. 119/1986
4. Le spese di riparazione di unita' immobiliari aventi superficie superiore a quella ammessa a contributo ai sensi del presente articolo, a domanda, possono gravare sul medesimo contributo, sempre che il complessivo onere non ecceda quello previsto per la prima e le altre unita'.

Idem, c. 2
5. Nella ipotesi prevista dal precedente comma, non compete il contributo pluriennale costante di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b)

Art. 1 quarter, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. L.n. 456/81
6. Dall'importo del contributo, determinato nei commi precedenti, va detratto l'importo del contributo gia' disposto ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettere d) ed e), dal decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, con esclusione delle aliquote di importo relative ad opere provvisionali.

Art. 10, c. 6, L.n. 219/1981
7. Il Ministro dei lavori pubblici definisce con proprio decreto la normativa tecnica per le riparazioni e il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma. Sulla base della stessa normativa il Ministro dei lavori pubblici definisce il limite di convenienza per gli interventi di riparazione e conseguentemente potranno essere riconosciute agli aventi diritto anche le spettanze necessarie alla demolizione del vecchio edificio nei limiti del costo d'intervento, come stabilito ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

Art. 3 quaterdecies, D.L. n. 696/82, conv. con mod. L.n. 883/82
8. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle esperienze acquisite, ha facolta' di apportare integrazioni alle normative tecniche di esecuzione per le riparazioni ed il consolidamento degli edifici anche in relazione alla prevenzione antisismica.

Art. 5, c. 3, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. L.n. 80/1984
9. Il limite di convenienza per gli interventi di riparazione non si applica agli immobili da riparare vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nonche' agli immobili assoggettati nello strumento urbanistico e restauro o risanamento conservativo ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Entrata in vigore il 12 aprile 1990
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