Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 18

Art. 18
(Termini e documentazione per l'assegnazione dei contributi per la ricostruzione e per la riparazione)
Art. 2, c. 1, D.L. n. 333/81, conv. con mod. L.n. 456/1981
1. I contributi di cui ai precedenti articoli 10 e 11 sono concessi, unitamente alla autorizzazione o alla concessione ad edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni di cui all'articolo 19, comma 1. In deroga all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per gli interventi di cui al presente articolo, non e' richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori; per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche resta ferma la responsabilita' del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori.

Art. 2, c. 2, D.L. n. 333/81, conv. con mod. L.n. 456/1981; Art. 3, c.1, D.L. n. 19/84, conv. con mod. L.n. 80/84
2. La domanda di contributo prodotta a pena di decadenza entro il 31 marzo 1984 e' corredata da perizia giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente:
a) la dichiarazione di casualita' del danno dal terremoto ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma;
b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto;
c) la valutazione provvisoria del contributo relativo con allegato atto notorio, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprieta' o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, stato di famiglia aggiornato.

Art. 8, c. 1, D.L. n. 19/84, conv. con mod. L.n. 80/84
3. I titolari del diritto al contributo non decadono dallo stesso ove, con apposita domanda diretta al comune entro il 31 marzo 1984, abbiano dimostrato di non poter riparare o ricostruire gli alloggi danneggiati, per l'impossibilita' obiettiva di adeguamento delle unita' stesse alle esigenze del nucleo familiare o alle condizioni di igiene.

Art. 3, u.c., D.L. n. 48/86, conv. con mod. L.n. 119/1986
4. Nei comuni disastrati e in quelli gravemente danneggiati, ai fini dell'assegnazione dei contributi per le unita' immobiliari colpite dal sisma ed incluse nei piani di recupero, di cui all'articolo 34, comma 3, si prescinde dalla domanda.

Art. 3, c. 1, D.L. n. 19/84, conv. con mod. L.n. 80/1984;
5. La domanda di cui al precedente comma 2, in base alla documentazione integrativa prodotta entro il termine del 31 marzo 1989, deve altresi' essere corredata di:
- elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto;
- progetto esecutivo dei lavori di ricostituzione o di riparazione o di costruzione;
- computo metrico estimato redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate dal 1° gennaio di ogni anno riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche;
- calcolo relativo al limite di convenienza economica da riparare;
- eventuale rideterminazione del relativo contributo;
- relazione sulla stabilita' delle aree anche ai fini di rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di ricostituzione; per gli interventi di riparazione, i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei lavori. ((2))

Art. 3, c. l, D.L. n. 19/84, conv. con mod. L.n. 80/1984
6. I lavori, in ogni caso, non potranno avere inizio se non previo deposito, presso lo ufficio tecnico comunale che ne rilascia ricevuta, delle autorizzazioni, nulla osta, visti ed ogni altro atto indicato nell'articolo a, terzo comma, del decreto legge 23 gennaio 1982, n.9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ovvero della documentazione dell'avvenuto decorso del termine stabilito dallo stesso articolo 8, terzo comma, al fine di ferma constatare l'assenso implicito.

Idem
7. Gli atti indicati ai commi precedenti sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze, e dagli stessi giurati in ordine alla dipendenza degli interventi del terremoto e alla indispensabilita' degli interventi proposti, ai fini della totale e definitiva refusione dei danni subiti, nonche' in ordine alla congruita' dei prezzi di perizia.

Art. 19, D.L. N. 57/82, conv. con mod. L.n. 187/1982
8. Tra i professionisti abilitati alla progettazione e direzione lavori di costruzioni rurali in zone sismiche, di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, vanno compresi anche i periti agrari limitatamente alle attivita' previste dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434 fermo restando l'obbligo della sottoscrizione dei calcoli statici da parte dei tecnici abilitati.

Art. 5, c.5, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. L.n. 12/1988
9. In deroga ai precedenti commi 2 e 5 deve ritenersi la presentazione delle domande e degli elaborati esecutivi per l'assegnazione del contributo effettuata entro il 30 giugno 1988 dagli emigrati all'estero, di cui all'articolo 10, comma 6, e dai soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1.

Art. 14, L.n. 48/1989
10. Decorsi inutilmente i termini indicati nel precedente comma 5, nonche' negli articoli 10, comma 7, e 99, gli interessati decadono dal diritto al contributo.

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 1) che il termine relativo alla presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 del presente articolo, riferibile anche ai contenuti della domanda di cui al comma 2 dell'articolo predetto, gia' prorogato al 31 dicembre 1990 dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1990, n. 128, e' differito al 31 dicembre 1991.
Entrata in vigore il 4 maggio 1991
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