Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 19

Art. 19
(Disciplina delle commissioni comunali e dal procedimento)
di assegnazione del contributo)
Art. 2, c.1 e 3 D.L. n. 333/81, conv. con mod. L.n. 456/81;
Art. 16, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. L.n. 187/1982;
Art. 4, c. 5, D.L. n. 474/87, conv. con mod. L. n. 12/88
1. La commissione di cui all'articolo 18, comma 1, e' composta da quattro membri, di cui almeno due tecnici, e' presieduta dal sindaco o suo delegato ed e' eletta dal consiglio comunale con voto limitato tale da garantire la presenza di una rappresentanza della minoranza consiliare, ai membri della commissione e' corrisposto per ogni perizia esaminata e definita un compenso della misura di lire 25.000.
I comuni terremotati ai fini dell'espressione del parere di cui al primo comma del precedente articolo possono costituire piu' commissioni, in relazione al numero delle domande presentate per i contributi di cui agli articoli 10 e 11.

Idem, c.4
2. Le predette commissioni sostituiscono a tutti gli effetti di cui al presente testo unico la commissione edilizia.

Art. 3, c.2, D.L. n. 19/84, conv. con mod. L.n. 80/1984
3. Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto esecutivo, le commissioni esprimono il parere sulla compatibilita' urbanistica e sulla determinazione del relativo contributo, ai sensi del presente testo unico. Il parere sulla determinazione del contributo e' vincolante.

Idem, c.3
4. Nei trenta giorni successivi il sindaco, anche in assenza del parere della commissione, emette il provvedimento in ordine agli aspetti urbanistici, motivando l'eventuale dissenso dal parere della commissione comunale, ove espresso.

Idem, c.4
5. Per gli interventi di ricostituzione, con il provvedimento di cui al comma precedente, ed in presenza delle disponibilita' finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come determinato nei limiti degli articoli 10 e 12, con riserva di liquidare, a consuntivo, l'ammontare del contributo nei limiti di quello assegnato.

Idem, c.4 bis
6. Per gli interventi di riparazione, con il provvedimento di cui al comma 4 ed in presenza delle disponibilita' finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo, che e' pari all'importo riportato nel computo metrico e stima, aggiornato alla data di assegnazione del contributo stesso, nei limiti fissati dagli articoli 11 e 12 con riserva di liquidare a consuntivo, l'ammontare del contributo, nei limiti di quello assegnato.

Idem, c.5
7. In mancanza di disponibilita' finanziarie, il sindaco indica il contributo, riservandosi, ad avvenuta integrazione dei fondi, la formale determinazione e assegnazione aggiornata del contributo stesso in attuazione degli articoli 10, 11 e 12.

Art. 1, c.1, D.L. n. 696/82, conv. con mod. L.n. 883/1982;
Art. 7, c.1, L. n. 730/1986;
Art. 1, c.5, D.L. n. 173/88, conv. con mod. L. n. 291/1988
8. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione delle unita' immobiliari colpite dal sisma, i soggetti interessati di cui al comma precedente possono richiedere agli istituti di credito, convenzionati con i commi ai sensi dell'articolo 20, anticipazioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Gli oneri relativi gravano per due terzi sul fondo di cui all'articolo 3. In tal caso il costo di intervento resta riferito all'anno di concessione delle anticipazioni. Per il saldo e per l'erogazione delle anticipazioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, nel comma 4 dell'articolo 20 e nel comma 2 dell'articolo 21.

Art. 4, c.5, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. 12/1988
9. Il sindaco in relazione all'entita' di progetti esecutivi presentati, fissa il numero delle sedute settimanali delle commissioni comunali, le quali devono esprimere il parere di competenza nel termine previsto nel comma 3. A tal fine il sindaco provvede alla sostituzione dei componenti assenti o impediti con funzionari tecnici del comune o di altri enti.

Art. 2, c.7 D.L. n. 333/81, conv. con mod. L. n. 456/81
10. I provvedimenti di assegnazione del contributo di cui ai precedenti commi sono formati in duplice esemplare di cui uno viene conservato dal segretario comunale, rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione al pubblico per dieci giorni.

Idem, c.8
11. Controlli periodici, in particolare per quanto concerne l'osservanza della norma di edilizia in zona sismica, vengono effettuati per sorteggio dagli uffici tecnici della ragione. Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Entrata in vigore il 12 aprile 1990
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