Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 7

Art. 7
(Attuazione degli interventi)
Art. 6, c.1, L. n. 219/1981
1. I comuni, le comunita' montane, le province e gli altri enti pubblici, nel termine del 30 giugno di ciascun anno, definiscono e trasmettono alla regione i propri programmi di intervento per la ricostruzione e la riparazione delle opere.

Idem, c.2; Norma di coordinamento
2. La regione, nel termine del 15 settembre di ciascun anno, approva e trasmette al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai fini dell'articolo 4, comma 2, un programma di interventi che comprende i programmi di cui al primo comma e quelli di propria competenza.

Idem, c.3
3. In caso di inosservanza del termine stabilito al primo comma la regione si sostituisce ad ogni effetto.

Idem, c.4 Art. 9, c.1, D.L. n. 57/82, conv. con mod. L. n. 187/1982;
Art. 4, c.2 L. n. 80/1984
4. In caso di inosservanza del termine di cui al secondo comma, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno entro il 30 settembre di ciascun anno, si sostituisce alla regione ai fini dell'approvazione dei programmi di intervento di cui ai precedenti commi.

Art. 2, u.c., L. n. 80/1984
5. Fermi restando i poteri attribuiti in materia di indirizzo e coordinamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, e per sua delega, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, in caso di accertata inerzia o di inutile decorso dei termini previsti dal presente testo unico diversi da quelli indicati nei commi precedenti, agli organi degli enti locali e delle regioni si sostituiscono, rispettivamente, la regione e il commissario del Governo nella regione, che adottano i provvedimenti necessari anche mediante nomina di commissari per il compimento degli atti omessi.
Entrata in vigore il 12 aprile 1990

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