Art 1

Art. 1.
I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS.
Apostoli Pietro e Paolo.
A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unita' nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre.
Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre.
Entrata in vigore il 7 marzo 1977
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