vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva

Art. 10. Vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva1.L'utilizzo, a fini di ripristino e ricostruzione, dei rifiuti di estrazione per la ripiena di vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva superficiale o sotterranea e' possibile solo qualora:
a)sia garantita la stabilita' dei rifiuti di estrazione ai sensi dell'articolo 11, ((comma 3));
b)sia impedito l'inquinamento del suolo e delle acque di superficie e sotterranee ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
c)sia assicurato il monitoraggio dei rifiuti di estrazione e dei vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva ai sensi dell'articolo 12, ((commi 3 e 4)).
2.Il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 deve risultare dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 5, approvato dall'autorita' competente.
3.Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto e' sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti.
Entrata in vigore il 20 agosto 2013
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