norme riguardanti la cassa depositi e prestiti

Art. 22. Norme riguardanti la Cassa depositi e prestiti1.Alla legge 13 maggio 1983, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 1, primo comma, dopo le parole "Cassa depositi e prestiti, avente" sono aggiunte le parole "personalita' giuridica, nonche'";
b)all'articolo 3, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente: " g) ogni altro fondo non avente specifica destinazione.";
c)all'articolo 4, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Gli utili netti annuali della Cassa depositi e prestiti saranno attribuiti per non meno del 25 per cento al fondo di riserva, che sara' investito in titoli di Stato, garantiti dallo Stato o emessi da primarie istituzioni creditizie e, per il rimanente, comunque in misura non inferiore al 50 per cento, al fondo di dotazione.";
d)all'articolo 11 il sesto comma e' abrogato.
((1-bis.La dizione "personale." contenuta nella legge 13 maggio 1983, 197, e successive modificazioni, deve intendersi comprensiva del personale avente qualifica dirigenziale, ferma restando l'applicabilita' delle norme relative all'accesso alla dirigenza contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 dalla data di entrata in vigore del decreto stesso))
Entrata in vigore il 4 maggio 1993
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