personale non di ruolo a tempo indeterminato

Art. 16. Personale non di ruolo a tempo indeterminato1.Gli enti locali possono contemplare nei regolamenti previsti dall'articolo 51, comma 1, della legge n. 142 del 1990 l'accesso mediante concorso riservato su posti vacanti nelle piante organiche approvate del personale fuori ruolo di pari profilo e qualifica, in servizio a tempo indeterminato, in virtu' di rapporti costituiti anteriormente al 5 marzo 1992 in esecuzione di conciliazioni intervenute ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile((o con anzianita' di servizio di almeno dieci anni, maturata al 5 marzo 1992)).
2.In attesa della definitiva collocazione in ruolo il personale di cui al comma 1 puo' essere confermato in servizio a condizioni che da tale conferma non derivi per l'ente un incremento di spesa.
3.La costituzione e l'esecuzione dei rapporti di impiego di cui al comma 1 non sono fonte per amministrazioni e funzionari della responsabilita' prevista dall'articolo 5, diciottesimo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.
Entrata in vigore il 4 maggio 1993
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