Art 5
Art. 5.1.Per l'esercizio dell'attivita' disciplinata dai precedenti articoli, compreso l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per la gestione o la conclusione dell'affare, non e' richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2.La licenza di cui al comma 1 non abilita all'esercizio dell'attivita' di mediazione.
3.L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile con l'esercizio di attivita' imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attivita' di mediazione ovvero con la qualita' di dipendente di tale imprenditore, nonche' con l'attivita' svolta in qualita' di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attivita' di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.
((3-bis.In deroga a quanto disposto dal comma 3, l'esercizio dell'attivita' di agente immobiliare e' compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attivita' di mediazione creditizia disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli))4.Il mediatore che per l'esercizio della propria attivita' si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la commissione di cui all'articolo 7.
2.La licenza di cui al comma 1 non abilita all'esercizio dell'attivita' di mediazione.
3.L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile con l'esercizio di attivita' imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attivita' di mediazione ovvero con la qualita' di dipendente di tale imprenditore, nonche' con l'attivita' svolta in qualita' di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attivita' di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.
((3-bis.In deroga a quanto disposto dal comma 3, l'esercizio dell'attivita' di agente immobiliare e' compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attivita' di mediazione creditizia disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli))4.Il mediatore che per l'esercizio della propria attivita' si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la commissione di cui all'articolo 7.
2. TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-02-10, n. 202201628Provvedimento:Leggi di più...- art. 24 Costituzione·
- compensazione delle spese·
- D.M. 452/1990·
- eccesso di potere·
- garanzie partecipative·
- impiego di collaboratori non abilitati·
- legge 39/89·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- procedimento disciplinare·
- prova delle contestazioni·
- sanzione disciplinare·
- sospensione dell'attività·
- sospensione dell'attività di mediazione·
- spese di lite·
- utilizzo di formulari non conformi·
- violazione del diritto di difesa
3. TAR Bolzano, sez. I, sentenza breve 2020-07-14, n. 202000180Provvedimento:Leggi di più...- art. 60 c.p.a.·
- art. 84 d.l. 18/2020·
- attività di mediazione incompatibile·
- cancellazione dal Registro delle Imprese·
- compensazione delle spese processuali·
- difetto di giurisdizione·
- giudice amministrativo·
- giudice ordinario·
- giurisdizione·
- inammissibilità del ricorso·
- legge 39/1989·
- translatio iudicii
5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-11-07, n. 201205635Provvedimento:Leggi di più...- abrogazione delle norme·
- art. 155 del Codice di procedura civile·
- art. 39 e 52 del Codice del processo amministrativo·
- compensazione delle spese di giudizio·
- entrata in vigore delle disposizioni legislative·
- incompatibilità tra attività professionali·
- mediatori e geometri·
- principio tempus regit actus·
- regime di incompatibilità ex art. 5 legge 3 febbraio 1989, n. 39·
- retroattività delle leggi