Art 5

Art. 5.1.Per l'esercizio dell'attivita' disciplinata dai precedenti articoli, compreso l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per la gestione o la conclusione dell'affare, non e' richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2.La licenza di cui al comma 1 non abilita all'esercizio dell'attivita' di mediazione.
((3.L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile:
a)con l'attivita' svolta in qualita' di dipendente da persone, societa' o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
b)con l'esercizio di attivita' imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate))4.Il mediatore che per l'esercizio della propria attivita' si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la commissione di cui all'articolo 7.
Entrata in vigore il 20 marzo 2001

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