Art 2

Art. 2.1.Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attivita' di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale.
2.Il ruolo e' distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attivita' di mediazione da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 11.
3.Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono:
a)essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana e avere raggiunto la maggiore eta';
b)avere il godimento dei diritti civili;
c)risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi;
d)aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro eta' scolare;
e)avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacita' professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalita' e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f)salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.
4.L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attivita' viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attivita' per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende. (1) ((5))


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AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 21 dicembre 1990, n. 452, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il ruolo di cui al presente articolo e' distinto nelle seguenti sezioni:
a)agenti immobiliari;
b)agenti merceologici;
c)agenti con mandato a titolo oneroso;
d)agenti in servizi vari.


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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 73, comma 1) che e' soppresso il ruolo di cui all'art. 2 della presente legge.
Entrata in vigore il 23 aprile 2010

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