Art 19

Art. 19.
Il terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Le proposte di rettifica non condivise dall'ufficio devono essere trasmesse alla commissione di cui al comma successivo, operante presso ciascun ufficio, la quale determina i singoli elementi controversi. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio procede all'accertamento, sentito l'ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione sono situati i singoli immobili".
Dopo il terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente:
"Presso ogni ufficio del registro e' costituita la commissione per l'esame delle proposte del comune. Ad essa si applicano le disposizioni dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
Entrata in vigore il 28 aprile 1980
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