(ridefinizione dei rapporti tra universita' e servizio sanitario nazionale).

Art. 6. (Ridefinizione dei rapporti tra universita'
e Servizio sanitario nazionale).1.Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e universita', attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)rafforzare i processi di collaborazione tra universita' e Servizio sanitario nazionale, anche mediante l'introduzione di nuovi modelli gestionali e funzionali integrati fra regione e universita', che prevedano l'istituzione di aziende dotate di autonoma personalita' giuridica;
b)assicurare, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, lo svolgimento delle attivita' assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca;
c)assicurare la coerenza fra l'attivita' assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca, anche mediante l'organizzazione dipartimentale e le idonee disposizioni in materia di personale.
2.Si applica alla delega di cui al comma 1 il disposto dell'articolo 1, commi 3 e 4, della presente legge.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi