(istituzione del registro)
Art. 1.(Istituzione del registro)
Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto, nelle varie forme in uso, e l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande disciplinata nel capo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Agli effetti della presente legge, esercita:
1) l'attivita' di commercio all'ingrosso, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
2) l'attivita' di commercio al minuto, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
3) l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, chiunque professionalmente somministra, in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, alimenti o bevande al pubblico.
Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia, dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.
E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attivita' di commercio all'ingrosso e al minuto.
((Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
materiale elettrico;
colori e vernici, carte da parati;
ferramenta ed utensileria;
articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
articoli per riscaldamento;
strumenti scientifici e di misura;
macchine per ufficio;
auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
combustibili;
materiali per edilizia;
legnami.
Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'autorizzazione per la vendita al minuto ed esercitano nello stesso punte di vendita anche quella all'ingrosso di prodotti appartenenti alla medesima tabella merceologica, diversi da quelli sopra elencati, potranno continuare ad esercitare la duplice attivita' alla condizione che attuino una netta separazione dei locali destinati alle distinte attivita' di dettaglio e ingrosso. In tale caso i locali destinati alla vendita al dettaglio debbono possedere le seguenti caratteristiche:
a) avere accesso diretto da area pubblica o private qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci o insegne visibili da area pubblica;
b) essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso mediante pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico))
Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto, nelle varie forme in uso, e l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande disciplinata nel capo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Agli effetti della presente legge, esercita:
1) l'attivita' di commercio all'ingrosso, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
2) l'attivita' di commercio al minuto, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
3) l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, chiunque professionalmente somministra, in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, alimenti o bevande al pubblico.
Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia, dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.
E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attivita' di commercio all'ingrosso e al minuto.
((Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
materiale elettrico;
colori e vernici, carte da parati;
ferramenta ed utensileria;
articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
articoli per riscaldamento;
strumenti scientifici e di misura;
macchine per ufficio;
auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
combustibili;
materiali per edilizia;
legnami.
Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'autorizzazione per la vendita al minuto ed esercitano nello stesso punte di vendita anche quella all'ingrosso di prodotti appartenenti alla medesima tabella merceologica, diversi da quelli sopra elencati, potranno continuare ad esercitare la duplice attivita' alla condizione che attuino una netta separazione dei locali destinati alle distinte attivita' di dettaglio e ingrosso. In tale caso i locali destinati alla vendita al dettaglio debbono possedere le seguenti caratteristiche:
a) avere accesso diretto da area pubblica o private qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci o insegne visibili da area pubblica;
b) essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso mediante pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico))