disposizioni in materia di previdenza sociale

Art. 4. Disposizioni in materia di previdenza sociale1.All'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, alla lettera d) dopo le parole "di prodotti agricoli" sono aggiunte le parole: "nonche' ad attivita' di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purche' connesse a quella di raccolta".
2.All'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente lettera:
e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attivita'".
3.La condizione della destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del trattamento di fine rapporto, prevista dall'articolo 13, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si intende soddisfatta nei casi di versamento del contributo obbligatorio o volontario al Fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 26 novembre 1962, n. 1655, con adeguamento, ove occorrente, dei regolamenti dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura.
4.I fondi resi disponibili in attuazione dei regolamenti (CE) n. 724/97 del Consiglio del 22 aprile 1997 e numeri 805/97 e 806/97 della Commissione del 2 maggio 1997, sono destinati per lire 251 miliardi per il 1998 e per lire 79 miliardi per il 1999 alla riduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie per gli infortuni sul lavoro, versati dai datori di lavoro agricoli e dai lavoratori autonomi del settore agricolo. Le modalita' di applicazione e quelle di trasferimento delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, e' il seguente:
"Art. 6. - Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da:
a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonche' imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;
b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonche' consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attivita' di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
c) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;
d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attivita' di raccolta di prodotti agricoli".
- Il testo dell'art. 13, secondo comma, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e' il seguente:
"2. L'importo complessivo dei contributi alla forma pensionistica complementare non puo' superare il dieci per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR. I contributi del datore di lavoro al fondo pensione previsti dalle fonti istitutive di cui all'art. 3 sono deducibili, ai fini ed agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico di cui al comma 1, nel limite del cinquanta per cento della quota di TFR destinata nell'anno al fondo medesimo.
- La legge 26 novembre 1962, n. 1655, recante norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 15 dicembre 1962.
- Il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio del 22 aprile 1997, recante disposizioni per la determinazione delle misure e delle compensazioni relative a rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli, e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L 108 del 25 aprile 1997.
- Il regolamento (CE) n. 805/97 della Commissione del 2 maggio 1997, recante modalita' di applicazione delle compensazioni relative a rivalutazioni sensibili, e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L 115 del 3 maggio 1997.
- Il regolamento (CE) n. 806/97 della Commissione del 2 maggio 1997, che fissa gli importi massimi degli aiuti compensativi per le rivalutazioni sensibili verificatesi anteriormente al 31 marzo 1997 per la lira sterlina, la sterlina irlandese e la lira italiana, e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L 115 del 3 maggio 1997.
Entrata in vigore il 5 giugno 1998

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