contratti in corso

Art. 50. Contratti in corso1.Salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario straordinario puo' sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria.
2.Fino a quando la facolta' di scioglimento non e' esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione. ((4))3.Dopo che e' stata autorizzata l'esecuzione del programma, l'altro contraente puo' intimare per iscritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
4.Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a)ai contratti di lavoro subordinato, in rapporto ai quali restano ferme le disposizioni vigenti;
b)se sottoposto ad amministrazione straordinaria e' il locatore, ai contratti di locazione di immobili, nei quali il commissario straordinario subentra, salvo patto contrario.
--------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, va interpretata nel senso che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facolta' di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, ne' comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999."
Entrata in vigore il 28 agosto 2008
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