Art 42

Art. 42. (Controllo preventivo sugli atti del commissario straordinario).
1.Sono soggetti ad autorizzazione del Ministero dell'industria, sentito il comitato di sorveglianza:
a)gli atti di alienazione e di affitto di aziende e di rami di aziende;b)gli atti di alienazione e di locazione di beni immobili e di costituzione di diritti reali sui medesimi, gli atti di alienazione di beni mobili in blocco, di costituzione di pegno e le transazioni, se di valore indeterminato o superiore a lire quattrocento milioni.
Entrata in vigore il 9 agosto 1999

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