Art 4
Art. 4.(Dichiarazione dello stato di insolvenza di una impresa individuale).
1.La dichiarazione dello stato di insolvenza di una impresa individuale e' soggetta alle disposizioni degli articoli 10 e 11 della legge fallimentare.2.Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza si applicano le disposizioni dell'articolo 12 della legge fallimentare.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 10, 11 e 12 del R.D. n. 267/1942:
"Art. 10 (Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa). - L'imprenditore che per qualunque causa, ha cessato l'esercizio dell'impresa, puo' essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa, se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo".
"Art. 11 (Fallimento dell'imprenditore defunto). - L'imprenditore defunto puo' essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente.
L'erede puo' chiedere il fallimento del defunto, purche' l'eredita' non sia gia' confusa con il suo patrimonio.
Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile".
"Art. 12 (Morte del fallito). - Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.
Se ci sono piu' eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che e' designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione e' fatta dal giudice delegato.
Nel caso previsto dall'art. 528 del codice civile, la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredita' giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice".
1.La dichiarazione dello stato di insolvenza di una impresa individuale e' soggetta alle disposizioni degli articoli 10 e 11 della legge fallimentare.2.Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza si applicano le disposizioni dell'articolo 12 della legge fallimentare.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 10, 11 e 12 del R.D. n. 267/1942:
"Art. 10 (Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa). - L'imprenditore che per qualunque causa, ha cessato l'esercizio dell'impresa, puo' essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa, se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo".
"Art. 11 (Fallimento dell'imprenditore defunto). - L'imprenditore defunto puo' essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente.
L'erede puo' chiedere il fallimento del defunto, purche' l'eredita' non sia gia' confusa con il suo patrimonio.
Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile".
"Art. 12 (Morte del fallito). - Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.
Se ci sono piu' eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che e' designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione e' fatta dal giudice delegato.
Nel caso previsto dall'art. 528 del codice civile, la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredita' giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice".