Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 49

Art. 49.

E' vietata l'introduzione nel Regno di armi, di cui non sia permesso il porto, a meno che l'introduzione non sia richiesta per comprovate ragioni di studio o da chi sia munito di licenza per collezione di armi artistiche, rare o antiche, a termine dell'ultimo comma dell'art. 31 della legge.
Entrata in vigore il 26 giugno 1940

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