Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 187

Art. 187.

Salvo quanto dispongono gli art. 689 e 691 del Codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.
Entrata in vigore il 26 giugno 1940

Sentenze2


  • 1. TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-05-21, n. 201906265
    Provvedimento:
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    • annullamento decreto direttoriale·
    • applicabilità retroattiva·
    • autorizzazione alla vendita prodotti del fumo elettronico·
    • compatibilità con direttiva UE 2014/40/UE·
    • concorrenza sleale·
    • disparità di trattamento·
    • divieto di vendita ai minori·
    • eccesso di potere·
    • indeterminatezza e genericità delle prescrizioni·
    • interpretazione normativa·
    • legittimità costituzionale·
    • prodotti con nicotina e senza nicotina·
    • requisito della prevalenza·
    • sviamento della causa tipica·
    • tutela del consumatore·
    • tutela della salute·
    • violazione circolare Ministero della Salute·
    • violazione principio di legalità

  • 2. TAR Venezia, sez. III, sentenza 2010-07-07, n. 201002865
    Provvedimento:
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    • carenza di motivazione·
    • compensazione delle spese·
    • difetto di legittimazione·
    • eccesso di potere·
    • erroneità notifica decreto·
    • inammissibilità del ricorso·
    • interesse a ricorrere·
    • principio di buona amministrazione·
    • sospensione licenza esercizio pubblico·
    • travisamento della realtà·
    • violazione proporzionalità azione amministrativa
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