Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 187
Art. 187.
Salvo quanto dispongono gli art. 689 e 691 del Codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.
Salvo quanto dispongono gli art. 689 e 691 del Codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.
Sentenze • 2
1. TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-05-21, n. 201906265Provvedimento:Leggi di più...- annullamento decreto direttoriale·
- applicabilità retroattiva·
- autorizzazione alla vendita prodotti del fumo elettronico·
- compatibilità con direttiva UE 2014/40/UE·
- concorrenza sleale·
- disparità di trattamento·
- divieto di vendita ai minori·
- eccesso di potere·
- indeterminatezza e genericità delle prescrizioni·
- interpretazione normativa·
- legittimità costituzionale·
- prodotti con nicotina e senza nicotina·
- requisito della prevalenza·
- sviamento della causa tipica·
- tutela del consumatore·
- tutela della salute·
- violazione circolare Ministero della Salute·
- violazione principio di legalità
2. TAR Venezia, sez. III, sentenza 2010-07-07, n. 201002865Provvedimento:Leggi di più...- carenza di motivazione·
- compensazione delle spese·
- difetto di legittimazione·
- eccesso di potere·
- erroneità notifica decreto·
- inammissibilità del ricorso·
- interesse a ricorrere·
- principio di buona amministrazione·
- sospensione licenza esercizio pubblico·
- travisamento della realtà·
- violazione proporzionalità azione amministrativa