Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di attuazione della direttiva 92/50/cee in materia di appalti pubblici di servizi e abrogazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116).

Art. 53.Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi e abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116).1.All'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. I parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera b), volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualita' in relazione al servizio da affidare, sono stabiliti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in sede di bando o di lettera di invito".2.Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116, e' abrogato.
Note all'art. 53:
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 reca: "Attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi".
- Si riporta il testo dell'art. 23, come modificato dalla presente legge:
"Art. 23 (Criteri di aggiudicazione). 1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la remunerazione di particolari servizi, gli appalti pubblici di servizi di cui al presente decreto sono aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri:
a) unicamente al prezzo piu' basso;
b) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualita', le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo.
2. Nel caso di aggiudicazione ai sensi del comma 1, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici devono menzionare, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente d'importanza.
3. L'amministrazione aggiudicatrice puo' richiedere, nel bando di gara, che i concorrenti formulino l'offerta precisando modalita' atte ad assicurare, in caso di aggiudicazione in loro favore, l'efficace e continuativo collegamento con la stessa amministrazione aggiudicatrice per tutta la durata della prestazione del servizio.
4. L'affidamento della progettazione non e' compatibile con l'aggiudicazione, a favore dello stesso affidatario degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati; della suddetta incompatibilita' deve essere data notizia nel bando di gara.
5. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.
6. I parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera b), volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualita' in relazione al servizio da affidare, sono stabiliti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in sede di bando o di lettera d'invito".
Entrata in vigore il 26 marzo 2002

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